I cittadini italiani devono essere iscritti ad elenco
anagrafico. L’iscrizione è la condizione basilare che permette l'esercizio
di tutti i diritti e i doveri che discendono dalla cittadinanza
(considerando, per altro, che ci sono diritti e doveri che sono
strettamente legati alla residenza, ovvero variano secondo se il cittadino
risiede stabilmente in Italia o all'estero). La residenza è il luogo
dove una persona ha la propria dimora abituale, cioè quello in cui
trascorre la maggior parte del proprio tempo. I cittadini italiani
possono essere residenti in Italia o all’estero: nel primo
caso (residenza in Italia) saranno iscritti nell’Anagrafe della
Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune italiano; nel secondo caso
(residenti all’estero) il loro nome comparirà negli elenchi dell’A.I.R.E.
(Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Comune italiano di
origine o di ultima residenza prima dell’espatrio.
Che cosa è l'AIRE
L'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti All'estero)
raccoglie lo schedario dei cittadini italiani trasferiti all'estero e di
quelli che - nati e residenti all'estero - hanno mantenuto la cittadinanza
italiana. (aggiunti trattini) Le anagrafi dei cittadini italiani
residenti all’estero –AIRE– sono tenute presso i Comuni e presso il
Ministero dell’Interno. La legge 27
ottobre 1988 n.470 (e successivo regolamento
attuativo: D.P.R
323 del 06 settembre 1989 stabilisce che i cittadini italiani che si trasferiscono
all'estero per periodi non inferiori a 12 mesi devono obbligatoriamente
comunicare - con le modalità di cui al successivo paragrafo -al proprio
Comune di residenza il proprio indirizzo nel paese straniero dove si
trasferiscono al fine, appunto, di essere iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe
Italiani Residenti Estero). Non sono iscritti all'A.I.R.E. coloro che
si trasferiscono all'estero per periodi inferiori ai 12 mesi e per
l’esercizio di occupazioni stagionali.
Modalità
d'iscrizione
Entro 90 giorni dal trasferimento nel Paese straniero i
cittadini italiani devono presentarsi presso l'Ufficio consolare nella cui
circoscrizione sono immigrati per presentare la dichiarazione
d'immigrazione. Le persone che richiedano l’iscrizione all'A.I.R.E. di un
Comune italiano debbono rivolgersi al Consolato esibendo i seguenti
documenti: passaporto italiano valido, prova della stabile e legale
residenza all'estero, documento di riconoscimento. Il Consolato provvederà
al successivo inoltro al Comune. Il cittadino può aver già dato
comunicazione al suo Comune di residenza prima della partenza, ma in tal
caso L'iscrizione all'A.I.R.E., di fatto, non diviene effettiva fino alla
conferma da parte del consolato italiano del paese estero di
trasferimento, ovvero dietro presentazione di idonea documentazione e dopo
i dovuti accertamenti di abbandono della dimora nel comune. I cittadini
italiani residenti all’estero che cambiano residenza o abitazione sono
tenuti a farne dichiarazione entro novanta giorni all’ufficio consolare
nella cui circoscrizione si trova la loro nuova residenza o
abitazione. Da notare che non è prevista alcuna sanzione per il mancato
rispetto di tali obblighi, né una multa per l'iscrizione tardiva, né la
decadenza dalla cittadinanza anche in caso di mancata iscrizione per varie
generazioni
Chi si iscrive
Le (anagrafi) AIRE dei Comuni sono costituite da archivi che
raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate
dall’anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento
permanente all’estero delle persone cui esse si riferiscono. L’AIRE
(anagrafe) istituita presso il Ministero dell’Interno contiene i dati
desunti dalle AIRE (anagrafi) comunali e dalle dichiarazioni rese a norma
dell’art.6 della legge in questione, ovvero la dichiarazione acquisita
dall'ufficio consolare dai cittadini che trasferiscono la loro residenza
da un comune italiano all'estero, da quelli che risiedevano all'estero
alla data dell'entrata in vigore della legge stessa, dai cittadini
italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione.
La stessa anagrafe contiene inoltre i dati dei cittadini nati e
residenti all’estero, ma questi dati sono desunti dalle AIRE
comunali. L'iscrizione all'AIRE di un comune può essere effettuata per
i seguenti motivi: 1) espatrio e/o residenza all'estero; 2) nascita
all'estero; 3) trasferimento da un'altra AIRE; 4) acquisto della
cittadinanza italiana. L'iscrizione all'AIRE per nascita o per
acquisizione di cittadinanza si avrà soltanto al momento in cui
perverranno all'Ufficiale d'anagrafe gli estremi della trascrizione o
della registrazione dei relativi atti. Per effettuare l'iscrizione
all'AIRE è necessario conoscere le seguenti notizie: 1)
cognome; 2) nome; 3) data di nascita; 4) luogo di nascita; 5)
comune italiano e provincia o territorio estero di nascita; 6) comune
italiano e provincia di registrazione o trascrizione dell'atto di
nascita; 7) estremi della registrazione o della
trascrizione. Qualora pervenissero da un Consolato dichiarazione o
comunicazioni prive delle sopraelencate notizie e il comune non fosse in
grado di integrarle, non si potrà perfezionare l'iscrizione all'AIRE.
l'Ufficiale d'anagrafe in questo caso farà immediata richiesta delle
notizie mancanti agli uffici consolari. Il comune di iscrizione
all'AIRE deve essere individuato in base ai seguenti criteri, con
riferimento a uno qualsiasi dei componenti della famiglia AIRE: 1)
ultimo comune di residenza in Italia; 2) comune di registrazione o di
trascrizione dell'atto di nascita; 3) comune di registrazione o di
trascrizione dell'atto di nascita dell'ultimo ascendente nato in
Italia; 4) comune di residenza o di iscrizione all'AIRE di un familiare
vivente o di un ascendente vivente; 5) comune già di residenza
dell'ultimo ascendente residente in Italia.
Cancellazione
La Cancellazione dall'AIRE di un comune può avvenire: per
rimpatrio e/o residenza, morte, trasferimento in altra AIRE,
irreperibilità presunta, perdita della cittadinanza italiana.
Benefici dell'iscrizione
L'iscrizione
all'A.I.R.E. è gratuita. Essa consente di
ottenere certificati anagrafici ed altri documenti e di non perdere i
diritti elettorali. Solo gli iscritti all'AIRE possono godere dei
servizi consolari per i quali è richiesta la residenza all'estero e delle
agevolazioni burocratico-amministrative. Il cittadino italiano
all'estero ha l'obbligo di comunicare al Consolato, il quale farà da
tramite con il Comune, tutte le variazioni dei dati anagrafici (stato
civile, cittadinanza, indirizzo, composizione della famiglia, residenza).
Per quest'obbligo non sono previste sanzioni in caso venga
disatteso.
Ministero degli Interni, Consolati, Comuni: ruoli e
funzioni Il Ministero dell'Interno esercita la vigilanza sulla
gestione delle Anagrafi AIRE. Il Servizio Enti Locali - Divisione S.L.I.S.
svolge tale funzione predisponendo circolari interpretativa delle norme e
di indirizzo; impartendo direttive e fornendo risposta a quesiti e
chiarimenti. Il Centro elettronico della Direzione Centrale per i
Servizi elettorali - gruppo A.I.R.E.- fornisce il supporto tecnico per la
tenuta e l'aggiornamento dell'AIRE centrale, provvedendo alla gestione
della relativa banca dati e offrendo assistenza ai comuni e alle
prefetture, per il corretto aggiornamento delle informazioni ivi
memorizzate. Le Prefetture raccolgono e controllano i flussi informativi
che pervengono dai Comuni e inseriscono nell'AIRE centrale. Ciascuna
circoscrizione consolare provvede alla rilevazione dei cittadini italiani
che hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa. Avvalendosi, per
quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche Autorità locali,
promuove la presentazione delle dichiarazioni dei cittadini italiani che
trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero o che
cambiano la residenza,provenendo da un altro Stato estero, ovvero che
cambiano l'abitazione. Registra le notizie recate dalle predette
dichiarazioni in appositi schedari e trasmette, entro 180 giorni, la copia
delle dichiarazioni o, in mancanza, una copia delle iscrizioni d'ufficio
al Ministero dell'Interno, a comuni interessati e ai consolati delle
circoscrizioni di competenza. I comuni ricevono le dichiarazioni dei
cittadini che trasferiscono all'estero la propria residenza e, dopo ave
acquisito l'apposito modello trasmesso dall'ufficio consolare della
circoscrizione di immigrazione iscrivono in AIRE gli interessati,
cancellandoli contemporaneamente dall'Anagrafe della popolazione
residente. Qualora vengano a conoscenza del trasferimento all'estero di un
cittadino che non abbia reso la dichiarazione dovuta, esperiti i necessari
accertamenti, anche tramite i consolato interessato, provvedono
all'iscrizione d'ufficio. Raccolgono le schede dei cittadini italiani
residenti all'estero, istituite a seguito di trascrizione di atti di stato
civile pervenuti dai Consolati provvedendo ad iscrivere in AIRE i
cittadini nati all'estero e a cancellare coloro per i quali è stata
comunicato il decesso. Iscrivono nell'AIRE coloro che hanno acquisito la
cittadinanza italiana risiedendo all'estero. Aggiornano le schede
individuali e di famiglia degli iscritti in AIRE a seguito delle mutazioni
che intervengono nelle rispettive posizioni anagrafiche. Comunicano
al Ministero dell'Interno tutti gli aggiornamenti relativi alle proprie
Anagrafe dei cittadini residenti all'estero, ai fini
dell'allineamento con l'AIRE centrale. Provvedono al rilascio ai cittadini
residenti all'estero dei certificati di stato di famiglia e di
residenza. |